L’adeguamento alla normativa FATCA

La nuova normativa americana anti evasione fiscale off shore FATCA (¨Foreign Account Tax Compliance Act¨) ha un impatto significativo sugli intermediari finanziari (Banche, Broker, Compagnie Assicurative Vita e Asset Manager, ecc.). PwC, forte dell’esperienza internazionale e nazionale, può aiutarvi a gestire al meglio l'adeguamento calibrando e focalizzando opportunamente gli sforzi in funzione delle vostre esigenze.

I governi di Stati Uniti da un lato e Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito dall’altro (cosiddetti FATCA Partner) tramite la sottoscrizione di una lettera di intenti (Joint Agreement) hanno espresso l’intenzione di collaborare al fine di rendere più agevole l’attività di implementazione del framework normativo FATCA, nonché superare le eventuali restrizioni legali derivanti dall'imposizione dell'obbligo di sottoscrizione dell'agreement con l’Autorità USA (Internal Revenue Service - IRS).

A formalizzazione di tale intento, in data 26 luglio 2012 è stato pubblicato il ¨Model Intergovernmental Agreement on Improving Tax Compliance and Implementing FATCA¨ (c.d. ¨Model IGA¨) che definisce le regole di implementazione semplificate che dovrà essere siglato dai Paesi aderenti (FATCA Partner). L’ultima versione aggiornata del Model IGA è stata rilasciata il 4 novembre 2013.

Per i paesi rientranti nel Model IGA, gli USA infatti, oltre ad uno slittamento della scadenza al 1 luglio 2014 e all’impegno di reciprocità nello scambio dei dati dei potenziali evasori, hanno ceduto ad una serie di importanti semplificazioni, quali, ad esempio, la sospensione della maggior parte delle sanzioni per i clienti non correttamente identificati (denominati ¨recalcitrant¨) ivi incluso l’annullamento dell’obbligo di chiusura del rapporto e la possibilità di sfruttare le procedure di antiriciclaggio in vigore per l’identificazione della clientela. In cambio di tali agevolazioni, i governi sopra citati si impegneranno a recepire la norma nei propri ordinamenti, rendendo obbligatorio l’adeguamento da parte degli operatori e superando contestualmente, ove presenti, i vincoli di applicabilità legati alla gestione dei dati personali e al segreto bancario. Decade inoltre per gli intermediari la necessità di dover sottoscrivere un accordo diretto con l’Autorità USA (IRS) a fronte di un reporting della clientela US indirizzato all’Autorità locale designata che farà da tramite con l’IRS.

Il governo inglese ha per primo firmato l'IGA (Intergovernmental Agreement) con gli Stati Uniti in data 14 settembre 2012. Anche Danimarca, Messico, Spagna, Lussemburgo, Germania, Lussemburgo, Francia e Irlanda, tra gli altri, hanno firmato l'IGA secondo lo stesso modello adottato dal governo inglese. Il 10 gennaio 2014 anche l’Italia ha sottoscritto l’IGA con gli Stati Uniti; il 23 aprile 2014 il Dipartimento delle Finanze italiano ha inoltre pubblicato per consultazione pubblica lo schema di decreto attuativo dell’IGA, contenente la descrizione delle istituzioni finanziarie soggette agli obblighi FATCA, i relativi adempimenti e le scadenze normative. Associazioni di categoria, operatori economici e soggetti interessati potranno inviare i propri commenti ed osservazioni entro l’8 maggio 2014.

Il 2 aprile 2014 l’IRS ha pubblicato sul proprio sito la lista di giurisdizioni che si considerano avere un Accordo IGA in vigore; tra queste, non rientrano solo i Paesi che hanno effettivamente firmato un IGA, ma anche i Paesi ad un livello avanzato di negoziazione di un IGA con gli Stati Uniti.

In data 17 gennaio 2013 una prima versione delle FATCA Final Regulations è stata rilasciata dall’IRS. Le Final Regulations facevano seguito alle Proposed Regulations emanate nel mese di febbraio 2012 in relazione alle quali l'IRS aveva ricevuto diversi suggerimenti e proposte di modifica da parte degli stakeholders di tutto il mondo, che, in taluni casi, sono stati accolti e dunque riflessi nelle Final Regulations. L’ultima versione delle Final Regulations, aggiornate sulla base di ulteriori commenti da parte degli stakeholders, è stata pubblicata dall’IRS il 20 febbraio 2014.

Le Final Regulations hanno sostanzialmente allineato le principali scadenze operative a quelle previste dal Model IGA, rispetto al quale, in taluni casi, sono state mantenute delle differenze rilevanti; si pensi, per esempio, alla soglia rilevante al fine di identificare i titolari di partecipazioni in determinate categorie di società non finanziarie (cosiddette ¨Passive Non Financial Foreign Entities, Passive NFFE¨), che è rimasta pari al 10%.

Le Final Regulations, tuttavia, riflettono lo sforzo da parte dell'IRS di voler ridurre l'onere per gli intermediari finanziari esteri attraverso l'adozione di un approccio basato sul rischio in virtù del quale per i clienti a basso rischio appunto, la documentazione di supporto non sarà soggetta a nessun termine temporale di validità, fatta eccezione per il caso in cui vi sia un cambio di circostanze rilevante ai fini FATCA. Inoltre, è stato semplificato il processo di identificazione e classificazione per clienti già esistenti che aprono un nuovo rapporto successivamente all'entrata in vigore della normativa.


Principali scadenze normative

  • 1 luglio 2014 - Avvio delle nuove procedure di on-boarding per i nuovi rapporti.
  • 1 luglio 2014 - Avvio delle nuove norme di ritenuta sui ¨US source FDAP¨ (proventi di fonte US fissi, determinabili, annuali o periodici).
  • 30 aprile 2015* - Invio dei primi flussi di reporting* semplificato (non è necessario includere il TIN - Tax Identification Number-, solo alcune tipologie di informazioni andranno inviate) con riferimento ai redditi del 2014.
  • 30 aprile 2016 - Invio dei flussi di reporting sui redditi dell’anno 2015 (non è necessario includere il TIN, informativa completa con esclusione dei gross proceed).
  • 30 aprile 2017 - Invio dei flussi di reporting sui redditi dell’anno 2016 (non è necessario includere il TIN per i clienti pre-esistenti, informatica completa comprensiva dei gross proceed).

* scadenza attesa del reporting tra istituzioni finanziarie italiane e Agenzia delle Entrate che dovrà poi provvedere all’invio delle informazioni all’IRS entro il 30 settembre 2015.